COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA TOSCANA 
                            Sezione Prima 
 
    riunita in udienza il 25 marzo 2022 alle ore 9,30 con la seguente
composizione collegiale: 
        De Carlo Ugo - presidente e relatore; 
        Giammaria Antonia - giudice; 
        Giani Riccardo - giudice; 
    in data 25  marzo  2022  ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza
sull'appello n. 1278/2021 depositato il 28 ottobre 2021  proposto  da
Villa Lena Societa' Agricola S.r.l. - 06362720481 
    difeso da: 
      Filippo Dami - DMAFPP74C26D815S; 
      Andrea Gnesi - GNSNDR64R21L702J. 
    Rappresentato da Elena Evstafyeva - VSTLNE83A42Z154S. 
    Rappresentante difeso da: 
      Filippo Dami - DMAFPP74C26D815S; 
      Andrea Gnesi - GNSNDR64R21L702J. 
    ed elettivamente domiciliato presso f.dami@postace.it 
    contro  Ag.  Entrate  Direzione  Provinciale  Firenze  -  Via  S.
Caterina  D'Alessandria  N.  23  50129   Firenze   FI   elettivamente
domiciliato presso dp.firenze@pce.agenziaentrate.it 
    Avente  ad  oggetto  l'impugnazione  di:  pronuncia  sentenza  n.
138/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale Firenze sez.
3. 
    Atti impositivi: 
      avviso di accertamento n. T8B030304146 2019 IRES-ALTRO 2014; 
      avviso di accertamento n. T8B030304146 2019 IVA-ALTRO 2014; 
      avviso di accertamento n. T8B030304146 2019 IRAP 2014. 
    a seguito di discussione in pubblica udienza. 
 
                     Elementi in fatto e diritto 
 
    La S.r.l. Villa Lena societa' agricola ha impugnato innanzi  alla
Commissione   tributaria   Provinciale   di   Firenze   l'avviso   di
accertamento ai fini Ires, Irap ed IVA per il periodo di imposta 2014
redatto dall'Agenzia delle Entrate di Firenze. 
    La censura preliminare su cui e' fondato il ricorso  riguarda  la
violazione del contraddittorio in quanto l'avviso di accertamento  e'
scaturito da una mera  richiesta  di  documentazione  contabile  alla
societa'  senza  che,  prima  dell'emissione  dell'atto   impositivo,
fossero contestate le violazioni individuate in modo da consentire al
contribuente di proporre le proprie difese. 
    Nella  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Provinciale   la
censura era stata respinta poiche' nella legislazione  nazionale  non
vi e' un obbligo generalizzato di instaurare il contraddittorio per i
tributi non armonizzati sostenendo comunque che un contraddittorio si
era instaurato  avendo  l'amministrazione  chiesto  ed  acquisito  la
documentazione del contribuente. 
    La doglianza e' stata riproposta come motivo  di  appello  ed  in
caso di accoglimento avrebbe un'efficacia dirimente poiche'  l'avviso
di accertamento andrebbe annullato e tutte le altre censure di merito
relative al contenuto  dell'avviso  di  accertamento  non  potrebbero
essere valutate nel merito. 
    La  fondatezza  del  rilievo,  pero',  presuppone  l'accoglimento
dell'eccezione di costituzionalita' che la societa' propone e di  cui
deve essere delibata la non manifesta infondatezza. 
    E' noto come l'obbligo del contraddittorio  per  i  c.d.  tributi
armonizzati discenda direttamente dalla disciplina unionale alla luce
dell'interpretazione offerta dalla  Corte  di  Giustizia  (ex  multis
Corte di Giustizia, sentenza 18 dicembre 2008, in C-349/07, Soprope',
punto 37; sentenza 22 ottobre 2013,  in  C276/12,  Sabou,  punto  38;
sentenza 17 dicembre 2015, in C-419/14, WebMindlicenses, punto 84). 
    L'invalidita' dell'atto deriva da tale omissione solamente se  il
contribuente ha assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni
che avrebbe potuto far valere. 
    Mentre per i tributi non armonizzati, come  nel  caso  di  specie
l'Ires e l'Irap,  la  necessita'  del  contradditorio  preventivo  e'
assicurato solamente nei casi indicati dall'art. 12, comma  7,  legge
n. 212/2000 cioe' all'esito di una verifica che si sia svolta  presso
gli uffici del contribuente all'esito del  rilascio  del  verbale  di
chiusura delle operazioni. 
    Nel caso in esame non vi e' stata la possibilita' di  fruire  del
termine di sessanta giorni per  presentare  le  proprie  osservazioni
poiche' la c.d. verifica a tavolino non prevede  il  rilascio  di  un
verbale  di  chiusura  delle  operazioni.  Si  tratta  di   valutare,
pertanto, se la limitazione  del  contraddittorio  procedimentale  ai
soli casi in cui vi sia stata una verifica conclusa con  un  processa
verbale di constatazione, non  sia  incostituzionale  per  violazione
dell'art. 3 della Costituzione. 
    Il Collegio e' a conoscenza  di  tre  precedenti  pronunce  della
Corte Costituzionale sul tema. 
    L'ordinanza   187   del   2017   ha   dichiarato   manifestamente
inammissibile la questione  sollevata  dalla  Commissione  tributaria
regionale  della   Toscana   per   l'inadeguata   descrizione   della
fattispecie oggetto del giudizio principale che non aveva  consentito
alla Corte di identificare le caratteristiche  del  procedimento  per
verificare se si fosse in presenza di una di quelle ipotesi in cui il
contraddittorio e' imposto ex lege. 
    L'ordinanza   188   del   2017   ha   dichiarato   manifestamente
inammissibile la questione  sollevata  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Siracusa per difetto di rilevanza dal momento che  nel
giudizio a quo erano state sollevate delle  eccezioni  preliminari  e
non era stata dimostrata la loro infondatezza cosicche' non vi era la
prova che nel giudizio a quo sarebbe stato necessario  affrontare  la
questione  sulla   quale   era   stato   sollevato   l'incidente   di
costituzionalita'. 
    L'ordinanza   189   del   2017   ha   dichiarato   manifestamente
inammissibile la questione  sollevata  dalla  Commissione  tributaria
regionale  della  Campania  per  omessa  individuazione  delle  norme
sospettate di incostituzionalita'. 
    Nel caso in esame non siamo in presenza delle situazioni di fatto
che hanno determinato le pronunce in rito della Corte Costituzionale. 
    Non vi sono questioni preliminari da  affrontare  che  potrebbero
determinare pronunce in rito che non devono affrontare la  questione;
al  contrario  si  puo'  affermare   che   l'annullamento   dell'atto
impositivo   per   violazione   dell'obbligo   del    contraddittorio
impedirebbe   di   esaminare   tutte   le   altre   questioni   poste
dall'impugnazione. 
    La fattispecie in esame  e'  esattamente  riconducibile  ai  c.d.
accertamento a tavolino cioe' effettuati dall'Agenzia  delle  Entrate
sulla scorta di documentazione acquisita dal contribuente senza altra
forma  di  interlocuzione  precedente  l'emissione   dell'avviso   di
accertamento e per il quale la giurisprudenza della Suprema Corte  ha
sempre negato l'esistenza dell'obbligo del contraddittorio  (si  veda
da ultimo Cass. 20436/2021). 
    In conclusione la  questione  e'  sicuramente  rilevante  poiche'
l'accoglimento della questione di costituzionalita' determinerebbe la
decisione   dell'appello   in   senso   pienamente   favorevole    al
contribuente. 
    In relazione alla  sua  non  manifesta  infondatezza  si  osserva
quanto segue: 
      il contraddittorio endoprocedimentale e' ormai  considerato  un
parametro generale alla stregua del quale  valutare  la  legittimita'
dell'atto di accertamento che non abbia tenuto  in  debito  conto  le
ragioni che' il contribuente avrebbe potuto addurre  se  fosse  stato
messo, dall'amministrazione finanziaria procedente, in condizione  di
prospettare prima di ricevere la notificazione dell'atto stesso. 
    Alla  luce  di   cio'   si   potrebbe   dare   un'interpretazione
costituzionalmente orientata dell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
cosi' da ritenere che l'obbligo del contraddittorio deve precedere in
ogni caso l'emissione di un avviso di accertamento  all'esito  di  un
qualsiasi tipo di controllo, rendendo cosi' inutile il  ricorso  alla
Corte Costituzionale. 
    Ma tale interpretazione non ha mai  trovato  spazio  nel  diritto
vivente caratterizzato dalla sentenza delle SS.UU.  della  Cassazione
24823/2015 che ha escluso l'applicazione dell'istituto per i  tributi
non armonizzati fuori dei casi di  un'espressa  previsione  normativa
non smentita da pronunce successive. 
    La    ragione    della    limitazione     del     contraddittorio
endoprocedimentale all'ipotesi delle verifiche effettuate  presso  il
contribuente si giustificherebbe con la peculiarita' stessa  di  tali
verifiche, in quanto caratterizzate  dall'autoritativa  intromissione
dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del  contribuente  alla
diretta ricerca, quivi, di elementi  valutativi  a  lui  sfavorevoli:
peculiarita',  che  consentirebbe,  quale   controbilanciamento,   il
contraddittorio  al  fine  di  correggere,   adeguare   e   chiarire,
nell'interesse del contribuente e della stessa  Amministrazione,  gli
elementi acquisiti presso i locali aziendali. 
    Ma non bisogna dimenticare che esistono una serie di altre  norme
particolari che hanno  dato  spazio  al  contraddittorio  in  ipotesi
specifiche quali, ad esempio, gli accertamenti fondati  su  studi  di
settore, in materia di iscrizioni ipotecarie, di abuso  del  diritto,
di iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi. 
    In  dottrina  e'  stato  notato  come   secondo   questa   rigida
interpretazione anche nel caso di abitazione presso l'abitazione  del
contribuente e non  presso  i  locali  dell'azienda  non  vi  sarebbe
l'obbligo del contraddittorio tanto che si auspica il superamento  di
questa contraddizione attraverso il ricorso all'analogia. 
    L'istituto  del  contraddittorio  endoprocedimentale  ha  trovato
ingresso  nel  nostro  ordinamento  per   l'influenza   del   diritto
comunitario che lo ha introdotto nella legislazione  eurounitaria  in
ossequio ai principi di leale collaborazione tra cittadini e fisco  e
di buona fede che deve caratterizzare le condotte reciproche. 
    Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne deriva,
per ogni persona, di essere sentita prima dell'adozione di  qualsiasi
decisione che possa incidere in modo  negativo  sui  suoi  interessi,
costituisce un principio fondamentale  del  diritto  dell'Unione.  Il
diritto al contraddittorio  in  qualsiasi  procedimento,  afferma  la
Corte di Giustizia, e' attualmente sancito non solo negli artt. 47  e
48 della Carta dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  Europea,  che
garantiscono il rispetto dei diritti della difesa nonche' il  diritto
ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, bensi'
anche nell'art. 41 di quest'ultima, il quale garantisce il diritto ad
una buona amministrazione. 
    L'art. 12,  comma  7,  legge  n.  212/2000  si  richiama  a  tali
principi: prima di esercitare i poteri che  la  legislazione  fiscale
attribuisce ad ogni Stato con la conseguente richiesta  di  ulteriori
tributi e l'applicazione delle sanzioni  derivanti  da  dichiarazioni
infedeli, attraverso il contraddittorio si consente  al  contribuente
di apportare elementi che possono eliminare o  ridurre  gli  addebiti
che  potrebbero  scaturire   dall'atto   di   accertamento   fiscale.
Oltretutto  in  questo  modo  viene   sicuramente   deflazionato   il
contenzioso fiscale poiche'  e'  piu'  probabile  che  all'esito  del
contraddittorio  diminuiscano  le  impugnazioni  innanzi  al  giudice
tributario ed in ogni caso l'Ufficio accertatore riduce il rischio di
contestazioni che non abbiano un solido fondamento. 
    In  questa  prospettiva  non  si  vede  per  quale   ragione   il
contraddittorio debba essere assicurato solamente quando vi e'  stata
una verifica presso il contribuente che si e' conclusa con un verbale
di constatazione. 
    La  necessita'  del  contraddittorio  non  puo'  derivare   dalla
modalita' del controllo cosicche', come nel caso in  esame,  dopo  un
controllo effettuato presso l'ufficio sulla scorta di  documentazione
acquisita dal contribuente si possa  emettere  subito  un  avviso  di
accertamento, senza attivarlo. 
    La ratio del contraddittorio endoprocedimentale sussiste in tutti
i casi in cui l'Agenzia  delle  Entrate  ha  svolto  un  accertamento
fiscale in qualsiasi forma poiche' all'esito e' opportuno  comunicare
all'interessato i rilievi che sono emersi dal controllo  in  modo  da
consentirgli di fornire informazioni utili a verificare la fondatezza
delle riprese fiscali che l'Agenzia intende operare. 
    Se questa e' la finalita' dell'istituto, costituisce un  evidente
disparita'  di  trattamento  censurabile  ex  art.  3   Costituzione,
concedere  tale   opportunita'   solamente   nell'ipotesi   descritta
dall'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000.